ALL RISKS
Forma di copertura, originaria del mercato assicurativo anglosassone,
che fornisce ai beni assicurati la copertura di tutti i rischi tranne
quelli espressamente esclusi.
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INCENDIO
Con questo strumento si può garantire l’azienda dagli effetti dei
danni materiali e diretti agli enti assicurati provocati da un serie
di eventi detti “rischi nominati”. Questa forma di copertura, tipica
del mercato assicurativo “continentale”, copre solamente i rischi
espressamente nominati e delimitati in polizza tramite specifiche
descrizioni ed esclusioni.
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EVENTI SPECIALI
Sia la garanzia all risks che la garanzia incendio escludono una
vasta gamma di rischi potenziali in grado di incidere in misura
notevole sul buon andamento dell’attività aziendale. Alcuni di questi
rischi possono essere compresi mediante particolari forme di coperture
mediante le quali si possono garantire i danni provocati da eventi
quali: danni diretti da:
scioperi, sommosse, tumulti conseguenti a scioperi; atti di sabotaggio;
atti di terrorismo; trombe, uragani e grandine; terremoto; alluvione;
eruzione vulcanica. atti vandalici e dolosi; caduta di aerei; urto
di veicoli; fumo; acqua condotta; colaggio e dispersione di liquido,
La scelta di estendere le garanzie assicurative ai suddetti eventi
può essere fatta in forma globale oppure analitica.
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TECNOLOGICI
Guasti Macchine Eventi diversi dall’ “Incendio” (od assimilato)
che danno luogo alla distruzione o danneggiamento dei macchinari
Lo scopo è quello di indennizzare i danni accidentali derivanti
dal loro funzionamento o causati dal personale addetto o riconducibili
all'ambiente in cui essi sono installati. La copertura è del tipo
"all risks" con le delimitazioni usuali: rischi catastrofali (politici,
naturali, nucleari), dolo dell'assicurato, rischi coperti da altri
rami (incendio, furto, montaggio).
Tale contratto è importante per tutti coloro che possiedono macchine,
installazioni meccaniche ed impianti adibiti alla: produzione di
energia come caldaie, turbine, generatori..., distribuzione di energia
come trasformatori, quadri di controllo.., produzione in genere
come macchine utensili, continue, pompe, compressori, ecc.
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C.e.d. Elettronica
La copertura è del tipo "all risks" ed assicura contro numerosi
eventi accidentali le apparecchiature e gli impianti a corrente
debole, quali a d esempio:
imperizia;
negligenza;
errata manipolazione;
corto circuito;
arco voltaico;
variazione di corrente;
sovratensione;
incendio;
esplosione;
scoppio;
furto;
rapina;
rischi socio-politici;
eventi naturali.
Se, oltre alla macchina, si assicurano anche i supporti esterni
dei dati, l’assicuratore, in caso di sinistro, indennizzerà anche
le spese necessarie per la sostituzione dei supporti danneggiati
e per la ricostruzione dei dati memorizzati su di essi.
Con la stessa polizza si possono poi assicurare i costi supplementari,
derivanti dall'utilizzo temporaneo di un impianto esterno che sostituisce
il calcolatore rotto, ed infine i danni indiretti che coprono tutte
le perdite indirette monetarie e cioè il mancato utile dell'azienda
derivante da un danno all'elaboratore.
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Leasing
Si tratta di una particolare forma di copertura “all risks” destinata
alla copertura dei beni che l’azienda utilizza in leasing, nella
quale è integrata la garanzia dei danni ai beni con la garanzia
della responsabilità civile del “lessor” per la proprietà dei beni
assicurati.
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C.A.R. (Contractor’s All Risks ) – E.A.R. (Erection All
Risks)
Si tratta della copertura di tutti i rischi che possono accadere
durante la realizzazione di un opera edile, ovvero durante il montaggio
e l’allestimento di impianti industriali Questa copertura interessa
sia i danni ai beni (la costruzione) che i danni a terzi (responsabilità
civile).
Nelle gestione dei rischi assicurabili con questa specifica forma
di copertura, è necessario prestare particolare attenzione ad alcuni
aspetti, come, ad esempio le opere preesistenti e quelle in adiacenza,
chi sono le persone che rivestono la qualifica di “assicurati”,
le responsabilità incrociate che possono sussistere fra i vari assicurati.
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FURTO
Formano oggetto della copertura le merci in qualunque stadio di
lavorazione si trovino, macchinario, attrezzature d'ufficio, titoli
e denaro.
Analogamente a quanto accade per l’incendio, si tratta di una copertura
nella forma “ a rischi nominati” per cui sono coperti solo i rischi
specificamente indicati in polizza; sono possibili numerose garanzie
aggiuntive tra le quali si indicano:
la rapina (se non già prevista dallo stampato di polizza);
la rapina iniziata all'esterno dei locali assicurati;
il "conto terzi" (il contratto assicura anche i beni di altrui proprietà
che si trovino nei locali assicurati);
il "reintegro automatico" ovverosia la possibilità di reintegrare
automaticamente il capitale assicurato in caso di sinistro.
La garanzia furto è articolata nelle seguenti forme:
Forma a "
Valore intero"
La garanzia copre la totalità dei beni assicurati ed il valore assicurato
deve corrispondere al valore totale reale dell'esistenza. In caso
di sinistro vige l'applicazione della regola proporzionale qualora
non esista identità fra il valore di esistenza ed il valore assicurato;
pertanto, tale valore deve essere soggetto ad una periodica revisione.
Forma a "
primo rischio assoluto"
Questa garanzia risarcisce fino alla concorrenza del limite convenuto
(il quale non ha alcun rapporto con il valore reale complessivo
delle cose assicurate), senza applicazione di proporzionale.
La somma assicurata coincide pertanto con il limite massimo di risarcimento.
Le garanzie prestate con le polizze furto, riguardano unicamente
i danni materiali diretti (importo degli enti trafugati) senza possibilità
di copertura dei danni indiretti o consequenziali. Le polizze tradizionali
sono basate inoltre sul presupposto che esistano mezzi di chiusura
atti a garantire un efficace protezione alle cose assicurate, descritte
nel contratto, la validità dei quali determina l'inserimento o meno
di un sovrappremio e di uno scoperto.
Furto portavalori È la garanzia che riguarda l'assicurazione
dei "valori" trasportati da:
commessi, fattorini, cassieri; esattori, piazzisti e rappresentanti
aventi mansioni di esazione; per i sotto annotati rischi: furto
conseguente ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata
del trasporto dei valori; furto a seguito di rapina; furto commesso
con destrezza; furto commesso strappando di mano o di dosso i valori
medesimi;
La copertura "portavalori" viene sempre prestata nella forma a "primo
rischio assoluto" e normalmente prevede uno scoperto.
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TRASPORTI
Corpi
Merci
La copertura riguarda i danni materiali e diretti accaduti durante
il trasporto che causano la distruzione od il danneggiamento di
macchinari, attrezzature o merci
È possibile realizzare garanzie assicurative calibrate sulle necessità
dell'utente al fine di seguire le merci durante ogni spostamento:
in forma diretta ogni qualvolta il compratore od acquirente abbia
interesse a provvedere in proprio ad una copertura assicurativa;
in forma indiretta qualora tale onere assicurativo spetti ad altri.
È inoltre opportuno tenere presente che leggi locali od internazionali
determinano limitazioni di responsabilità degli incaricati del trasporto
(vettori) che contemplano tuttavia casi di forza maggiore fra i
quali gli incaricati del trasporto non sono tenuti a rispondere.
Il mercato assicurativo offre oggi la possibilità di realizzare
polizze di vario genere che possono essere raggruppate in alcune
grandi categorie: coperture a viaggio per garantire di volta in
volta singole spedizioni; polizze in abbonamento con tassi di premio
condizioni e limiti di garanzia prestabiliti per le quali deve essere
effettuata una segnalazione dei singoli viaggi con regolazione premio
periodica; polizze sul "fatturato" che coprono automaticamente tutte
le spedizioni previste e per le quali il premio viene ricavato in
base ad un tasso da calcolarsi sul "fatturato".
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CRISTALLI
Le coperture che il mercato assicurativo mette a disposizione per
questo specifico rischio garantiscono di norma:
• la sostituzione dei vetri, lastre di cristallo, mezzocristallo
nonché degli specchi, tutti facenti parte integrante del fabbricato
nonché quelli che siano parte integrante di mobili o di altri oggetti
contenuti nel fabbricato stesso;
• I costi di ripristino e/o trasporto dei cristalli in sostituzione.
L’indennizzo per i danni suesposti viene corrisposto qualunque sia
la causa che lo ha determinato, la copertura dei cristalli è quindi
prestata in forma All risks, le esclusioni inerenti le cause che
hanno prodotto il danno sono solitamente quelle previste dalla altre
polizze stipulate in questa forma e principalmente:
» Alluvioni, inondazioni, allagamenti
» Terremoti, eruzioni vulcaniche
» Franamenti, smottamenti, cedimenti del terreno
» Eventi nucleari
» Dolo dell’assicurato
» Non sono indennizzabili e quindi non
rientrano in garanzia:
» le rigature;
» le scheggiature;
» le scalfitture;
» nonché simili danni che non provochino la rottura del bene
oggetto dell’assicurazione.
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DANNI AI VEICOLI
• Garanzia Incendio Indennizza i danni subiti dal veicolo in caso
di incendio accidentale o i danni prodotti dall’azione diretta del
fulmine o scoppio del carburante
• Garanzia Incendio e Furto Oltre a quanto indennizzato dalla precedente
garanzia sono coperti i danni da furto consumato o tentato, parziale
e/o totale, del veicolo compresi solitamente i danni derivanti dalla
circolazione avvenuta dopo il furto.
• Garanzia Kasko da collisione (Collisione) Indennizza i danni subiti
dal proprio veicolo in caso di incidente nel quale la responsabilità
dell’accadimento è del conducente del veicolo stesso. La presente
garanzia copre esclusivamente i danni avvenuti a causa di collisione
con veicoli identificati.
• Garanzia Kasko integrale Oltre a quanto indennizzabile con la
precedente garanzia sono coperti da questa tutti i danni al veicolo
in seguito a urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, sono
solitamente esclusi i danni ai pneumatici.
• Garanzia Eventi atmosferici, compresa grandine Questa garanzia
indennizza i danni subiti dal veicolo per effetto di eventi atmosferici
quali, uragani, tempeste, bufere e simili compresi i danni prodotti
dalla grandine.
• Garanzia Eventi socio-politici e vandalici Con questa garanzia
sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo in occasione di scioperi,
sommosse, tumulti popolari, sabotaggio e vandalismo in genere.
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DANNO PROFITTO
Danni da interruzione d’esercizio
Quando in una azienda avviene un evento (incendio, guasti macchine)
tale da dare luogo ad un danno materiale, ha inizio una catena di
conseguenze di vario genere che a cascata si propagano nella vita
operativa dell'azienda, causando nuovi ulteriori effetti dannosi.
Questi possono superare in gravità anche l'evento originale, basti
pensare al danno di carattere economico-finanziario derivante dalla
mancata produzione e vendita a causa dell'interruzione d'esercizio.
Per la copertura di tale rischio le forme più comuni di contratto
assicurativo reperibile sono:
Forma a percentuale
Si tratta della forma con la quale, in caso di sinistro, la liquidazione
del danno diretto occorso ai beni (fabbricati, macchinari, merci,
ecc.) viene maggiorato, a titolo di danno indiretto, di una percentuale
contrattualmente stabilita (es. 10%, 15%, ed anche 20%).
Questa forma, di semplice applicazione, consente una rapida determinazione
dell’indennizzo ma puo' essere ritenuta di scarsa efficacia nei casi
di sinistri significativi, quando il 20% del valore dei beni danneggiati,
puo' non bastare a coprire le perdite indirette che derivano all'azienda
durante il tempo necessario alla ricostruzione degli impianti e
alla loro "messa a regime";
Forma a diaria
Con questa forma, in caso di danno, l’Assicuratore garantisce l’Azienda
attraverso l’erogazione di una somma giornaliera per i giorni necessari
al ripristino delle condizioni preesistenti il sinistro.
La cifra della diaria viene calcolata in ragione di 1/360 dei costi
fissi insopprimibili, ammortamenti e utile. Detta indennità giornaliera
sarà corrisposta nella proporzione in cui la parte danneggiata influenza
direttamente i costi fissi totali dell'azienda.
Con questa forma, rispetto alla forma di cui al precedente punto
1), la copertura del danno indiretto si avvicina in misura maggiore,
alle reali ipotetiche perdite che l’Azienda potrebbe subire in caso
di danno.
Infatti la valutazione dell’indennità giornaliera riconosciuta dall’Assicuratore
è determinata in funzione di dati “abbastanza oggettivi” della situazione
economica e reddituale dell’Azienda;
Forma a giro d'affari per differenza (loss of profit)
Si tratta della forma più completa perché misura gli effetti economici
negativi (riduzione di fatturato e aumento dei costi) che un danno
diretto produce al bilancio economico dell'azienda. Infatti la copertura
in esame riconosce la perdita di "profitto lordo" e "l'aumento dei
maggiori costi" durante il periodo di indennizzo successivo al sinistro.
E' quindi ovvio come così si riesca a rilevare il vero danno indiretto
dell'azienda.
Forma “ Margine di Contribuzione” (M.d.C.)
Si tratta di una variante di recente attuazione della forma Loss
of Profit (L.o.P.) con la quale si indennizza: la perdita di Margine di
Contribuzione dovuta alla riduzione dei Rivìcavi di vendita e delle
rimanenze; le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente
sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei
ricavi di vendita.
L’indennizzo deriva dalla differenza tra il M.d.C. previsto in contratto
e il M.d.C. reale, nel periodo in cui l’azienda danneggiata risente
delle conseguenze del sinistro. Viene così superato il problema
tipico della forma L.o.P. per cui l’indennizzo scaturisce dalla
comparazione tra i 12 mesi precedenti la data del sinistro ed i
12 mesi successivi.
Nella forma M.d.C. l’indennizzo viene determinato “ in tempo reale”
ovvero nel momento in cui l’azienda riprende il trend dei ricavi
ante sinistro.
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CREDITI COMMERCIALI
Il credito commerciale deriva da rapporti di compravendita o prestazioni
di servizi con pagamento a breve termine, escludendo quindi pagamenti
anticipati, contestuali alla consegna con contanti o assegni circolari
o internazionali o con lettere di credito.
Risultano inoltre escluse operazioni rivolte ad enti pubblici e
le vendite a soggetti privati.
Benché per "breve termine" si intendano pagamenti
fino a 24 mesi, le richieste di copertura assicurativa di norma
rientrano nei 6 mesi, non eccedendo comunque i 9-12 mesi. Durate
maggiori costituiscono l'eccezione, e sovente vanno a sconfinare
nelle vendite rateali (quando superino anche con una sola scadenza
i 24 mesi) che hanno differenti e più complesse coperture
per via del pagamento stabilito in più rate.
Esistono notevoli differenziazioni tra settori merceologici, tipologie
di prodotto ed aree geografiche, con dilazioni di pagamento che
vanno dai 30 ai 180 giorni.
L'assunzione in copertura di questo tipo di rischio è piuttosto
complessa e necessita della raccolta di un questionario che ponga
in evidenza una serie di dati essenziali alla conoscenza sia dell'attività
del venditore sia alla successiva analisi dei clienti che dovranno
essere affidati.
Questi dati si possono riassumere in questo modo:
a- relativi alla società da assicurare:
-settore merceologico e sue caratteristiche;
-volumi d'affari svolti;
-tipologia dei pagamenti e del frazionamento della clientela;
-principali clienti con le relative esposizioni;
-andamento delle perdite e del contenzioso;
b- relativi ai singoli clienti da affidare: -dati
anagrafi ci completi;
-ordini previsti e relativo importo di massimo scoperto da garantire;
-assenza di pagamenti ritardati oltre i 90 giorni dalla scadenza
originaria.
Questo particolare contratto fonda la sua base sull'analisi accurata
della qualità dei clienti su cui viene fatta da parte delle
Compagnie un' approfondita e continua indagine per rilevare ogni
possibile variazione che possa portare a modifiche nel rischio in
negativo, nel qual caso ne verrà data immediata comunicazione
alla società assicurata perché sospenda la propria
attività di fornitura di prodotti o servizi, o la limiti.
E' infatti previsto di poter avere il mantenimento in copertura
di quegli ordini o contratti che -assunti e confermati in presenza
di copertura- si vengano a trovare in fase di consegna e non sia
possibile, senza danno, interrompere la fornitura: ci sono ovviamente
precise regole da rispettare in termini sia di tempo sia di quantità.
E' altresì comprensibile come la concessione di dilazioni
di pagamento più lunghe comporti un aumento dell'esposizione
e del conseguente rischio assicurativo, con effetto sulla concessione
della copertura, da cui la necessità di calibrare oculatamente
l'assunzione e la gestione degli ordini e di segnalare all'assicuratore
quelle notizie che possano portare a variazioni nella valutazione
complessiva dell' acquirente-debitore.
Gli eventuali mancati pagamenti vengono gestiti di norma dalle Compagnie
che -soprattutto sui mercati esteri- hanno una rete di recupero
dei crediti che conosce le caratteristiche giuridiche dei singoli
mercati, aspetto di notevole importanza da tenere in debita considerazione
già al momento di
assumere gli ordini.
Eventuali contestazioni relative alle forniture o prestazioni assicurate
producono di norma la sospensione della copertura, fino a che non
venga chiarito il diritto al credito o non venga dimostrata l'infondatezza
della contestazione stessa. Pur se in questi casi la gestione delle
azioni di recupero sono a carico del venditore-assicurato, si potrà
sempre contare sulla possibilità di awalersi di uffici legali fiduciari
della Compagnia assicuratrice.
Rischi politici
Naturalmente oltre alle motivazioni di natura commerciale, esistono
altri eventi di tipo socio - economico che possono impedire di fatto
l'effettivo pagamento del credito, e cioè gli eventi di tipo politico
e catastrofico.
Anche per questi rischi, pur con diverse difficoltà, le compagnie
private hanno sperimentato idonee coperture assicurative.
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DIFESA LEGALE
La prestazione assicurativa, ha lo scopo di sollevare l'assicurato dalle spese legali e peritali cui potrebbe andare incontro per tutelarsi e/o far valere legalmente i propri diritti.
Ciò induce ad affermare che tale copertura assicurativa ha una spiccata componente di servizio da parte dell'assicuratore che aiuta, anzi assiste, l'assicurato nel corso della vertenza.
Le polizze di Tutela Giudiziaria dunque si rivolgono sia al segmento persone (individuo o nucleo familiare), sia ai segmento azienda (professionisti, artigiani, commercianti, imprese).
Apposite leggi, poi, in taluni casi obbligano la Pubblica Amministrazione a garantire le spese legali necessarie a tutelare i dipendenti per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio.
Per quanto concerne l'oggetto dell'assicurazione la polizza Tutela Giudiziaria definisce l’oggetto dell’assicurazione come l'assunzione, da parte dell’Assicuratore e nei limiti del massimale, dell'onere delle spese (giudiziali e stragiudiziali conseguenti un sinistro rientrante in garanzia):
• per l'intervento di un legale;
• peritali (gli oneri per l'intervento di un perito approvato dalla Società e/o nominato dall'Autorità Giudiziaria);
• di giustizia nel processo penale;
• del legale di controparte (in caso di transazione autorizzata dall'Assicuratore);
• di soccombenza (liquidate alla controparte in caso di condanna dell’Assicurato).
Per quanto riguarda l'Autorità presso la quale può pendere la lite, essa può essere sia quella Giudiziaria (cioè civile, penale, amministrativa o militare) sia altri ordini non giudiziari (cioè quelli professionali, arbitrati, giurì d'onore, ecc.).
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R.C. TERZI
All’attività imprenditoriale è connessa una vasta casistica di responsabilità per fatto illecito (art. 2043 Codice Civile) dalla quale deriva l’obbligazione di risarcire il terzo danneggiato.
Da questa premessa consegue che l'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi è di fondamentale importanza per la corretta gestione economico-finanziaria dell'Impresa, nonché per la necessaria salvaguardia della sua immagine commerciale.
L'ambito di operatività della copertura assicurativa della responsabilità Civile Terzi è di norma limitato alla cosiddetta “responsabilità extracontrattuale”, ulteriormente qualificata dalla involontarietà ed accidentalità del fatto illecito dal quale deriva; ciò significa che non è possibile assicurare fatti dolosi, né fatti colposi le cui conseguenze dannose per il terzo siano chiaramente prevedibili.
Ulteriori elementi che delimitano l’operatività dell’assicurazione di responsabilità civile sono l’ambito dei terzi, la definizione dell’attività assicurata, ed eventuali esclusioni specifiche.
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R.C. OPERAI
L'Assicurazione di Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni corporali arrecati ai dipendenti non essendo gli stessi compresi nel novero dei "Terzi".
Com’è noto, il DPR. 1124/65 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni professionali sofferti dai suoi dipendenti iscritti all’INAIL. L'esonero dalla responsabilità è subordinato alla condizione che l’impresa abbia adempiuto all'obbligo di tale assicurazione.
La legge, (in seguito modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 1967), stabilisce tuttavia che tale esonero non sussiste qualora sia stata accertata una responsabilità penale a carico del datore di lavoro o di altro dipendente del quale egli debba rispondere.
In questa situazione, il datore di lavoro dovrà rimborsare all’INAIL (rivalsa I.N.A.I.L.) quanto da questa erogato in favore del dipendente infortunato.
Dovrà inoltre erogare al proprio dipendente la differenza fra l’eventuale maggior danno subìto dal dipendente stesso rispetto a quanto liquidato dall’INAIL.
E’ a questo punto che scatta la garanzia di R.C. OPERAI.
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RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO
La tecnologia industriale vede impiegati metodi produttivi e sostanze di processo, sempre più sofisticati, instabili, pericolosi.
La rilevanza data dai media ad alcuni gravissimi incidenti ambientali accaduti nel passato recente, ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica delle problematiche che in realtà hanno radici molto più lontane.
La corretta gestione del rischio ambientale è divenuta pertanto una priorità imprescindibile per ogni azienda manifatturiera.
Occorre però essere consapevoli che la gestione dei rischi ambientali non può essere esclusivamente assicurativa e non può prescindere da una seria analisi dei rischi e convinta azione di prevenzione, nelle quali deve essere coinvolto l'assicuratore che spesso può essere di valido aiuto.
Da un punto di vista assicurativo, occorre distinguere l'inquinamento da fatto accidentale dall'inquinamento graduale.
Nel primo caso rientrano gli eventi che traggono origine da un fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a causa accidentale, mentre nel secondo caso possiamo inquadrare il danno all'ambiente connaturato con l'esercizio di una determinata attività industriale.
La copertura assicurativa prestata per gli eventi accidentali è
il più delle volte inclusa nelle polizze di R.C.GENERALE, mentre
la copertura “inquinamento graduale” viene prestata generalmente
con un contratto specifico.
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RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI
Una qualità che si richiede ad ogni prodotto industriale, quale che sia l'uso cui è destinato, è la possibilità di essere usato in condizioni di sicurezza, senza pregiudizio cioè per l'integrità fisica e per i beni dell'utente
La normativa nazionale in materia è la seguente:
• D.p.r. 24.05.1988, n. 224 attuativo della direttiva 85/374/CE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
• D.lgs. 17.03.1995, n. 115 attuativo della direttiva 92/59/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
In base alla prima norma, il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno, mentre spetta al produttore l’onere di dimostrare che si possa escludere la sua responsabilità.
La seconda norma pone in capo al produttore l’onere di immettere nel mercato solo prodotti sicuri, fornendo all’utilizzatore le informazioni necessarie per il loro corretto uso.
Gli obblighi informativi sono i seguenti:
a) istruzioni d’uso del prodotto;
b) avvertenze sui possibili pericoli derivanti da uso scorretto o non conforme alle istruzioni fornite, tenuto conto dell’uso a cui è destinato il prodotto o a quello che si può ragionevolmente attendere;
c) intelligibilità delle informazioni fornite;
d) qualità del prodotto adeguato allo standard determinato dallo stato della scienza e della tecnica.
La responsabilità civile derivante al produttore per danni a terzi da difetto di suoi prodotti o dall’uso di prodotti non sicuri può essere assicurata con una specifica polizza; con una condizione aggiuntiva è possibile anche coprire i costi gravanti sul produttore per l’eventuale ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o non sicuri e per l’attuazione della campagna di richiamo degli stessi prodotti.
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RESPONSABILITA' CIVILE FORNITURA PRODOTTI
La mancata rispondenza del prodotto alle specifiche tecniche richieste dal committente ovvero la sua inidoneità all’uso al quale è destinato, possono configurare una responsabilità di tipo “contrattuale” nei confronti del committente o dell’acquirente del prodotto, con conseguente obbligo di modifica o sostituzione del prodotto stesso.
La copertura assicurativa di questo rischio non è molto diffusa sul mercato nazionale e comunque viene limitata a produzioni di grande rilevanza con costi notevoli per l’assicurato.
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RESPONSABILITA' CIVILE AMMINISTRATORI, SINDACI, E DIRIGENTI
Amministratori, Sindaci e Dirigenti rispondono con il proprio patrimonio dell’operato in violazione degli obblighi di legge, di statuto o di delibera che possa determinare un danno patrimoniale alla Società stessa (art. 2392 C.C.), ai Creditori Sociali (art. 2394 CC.), ai Soci (art. 2395 C.C.), ai Terzi in genere (art. 2395 C.C.).
La necessità di dotare questi soggetti di una idonea copertura assicurativa è resa più evidente dalle seguenti circostanze:
• Le aziende sono chiamate dalla globalizzazione dei mercati ad operare con soggetti e legislazioni differenti e spesso poco conosciuti;
• L’accresciuta influenza degli azionisti di minoranza e del loro sindacato di controllo sull’operato degli organi societari, ha accresciuto il contenzioso;
• L’adozione di una legislazione più avanzata in materia di bilancio;
• L’evoluzione delle normative che regolano i meccanismi di Borsa.
Anche nella realtà italiana si va diffondendo la copertura assicurativa che garantisce l’Amministratore, il Sindaco o il Dirigente dalle azioni dei terzi, tra cui i soci, che possono aggredire direttamente il suo patrimonio personale in conseguenza del danno patrimoniale patito.
La copertura riguarda l’attività manageriale e non gli errori tecnici commessi nello svolgimento della specifica attività dell’Assicurato.
Sono coperte anche le perdite pecuniarie dell’Azienda derivanti dalle medesime azioni e per le somme anticipate in luogo degli stessi assicurati.
La copertura è estesa alle spese legali processuali o assimilabili per difendere gli Assicurati, così come quelle sostenute in procedimenti penali che portino ad una sentenza assolutoria o a quelle relative a procedimenti determinati da azione dolosa di un Assicurato e sostenute per difendere gli altri Assicurati accusati di mancato controllo.
La copertura potrà inoltre essere estesa agli Amministratori e Dirigenti
delle società controllate, come definite dal Codice Civile.
Solitamente la polizza copre su base “Claims Made”, ovvero per i fatti commessi in qualunque tempo, purché la richiesta di risarcimento sia avanzata durante il periodo di validità della polizza. Inoltre tali fatti non dovevano essere a conoscenza dell’Azienda e degli Assicurati al momento della stipulazione del contratto.
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RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
Una scadenza dimenticata, un documento smarrito, una deduzione tributaria inesatta o un ritardo nei versamenti, un errore nel progetto o un difetto di costruzione possono significare per i loro autori commercialisti, avvocati, consulenti dei lavoro, ingegneri, architetti e geometri non solo la perdita dei Cliente, che ha subito pregiudizio, e della parcella ma soprattutto responsabilità patrimoniali.
Va tenuto inoltre in debito conto che il professionista risponde dei danno arrecato al Cliente (oggi sempre più esigente e meno disposto a lasciar correre) non solo per errori od omissioni personali, ma anche quando questo derivi dal lavoro di dipendenti, di collaboratori ed in generale di persone delle quali debba rispondere.
L'insorgenza della responsabilità civile è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:
1. Condotta dolosa o colposa - danno
2. Nesso di causalità fra condotta e danno
La colpa comprende i seguenti casi:
1. Negligenza
2. Imprudenza
3. Imperizia
4. Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
La responsabilità civile dei professionista è limitata:
1. ai casi di dolo (non assicurabile) o colpa grave ove la prestazione da eseguire implichi soluzioni di problemi di particolare difficoltà ( art. 2236)
2. in tutti gli altri casi il professionista è responsabile anche per i danni di colpa semplice (Art. 1 176 - 2" comma)
Il mercato assicurativo nazionale come pure quello londinese offrono molteplici prodotti per la copertura della R.C. Professionale così come descritta e delimitata più sopra.
Solitamente la polizza copre su base “Claims Made”, ovvero per i fatti commessi durante il periodo di validità della polizza, purché la richiesta di risarcimento sia avanzata durante il medesimo periodo.
Inoltre tali fatti non dovevano essere a conoscenza degli Assicurati al momento della stipulazione del contratto.
E’ possibile ottenere un periodo di retroattività per coprire anche i fatti avvenuti antecedentemente la stipula del contratto ( purché non conosciuti) ed un periodo di ultrattività,per coprire le richieste di risarcimento relative a fatti messi in essere durante il periodo di validità della polizza ma avanzate dopo la cessazione di quest’ultima.
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RITIRO PATENTE
Trattasi di una copertura che prevede, nelle forme più evolute:
• la corresponsione di una diaria giornaliera a seguito della sospensione della patente dell’assicurato per la violazione degli articoli del codice della strada;
• il rimborso delle spese sostenute per frequentare i corsi di recupero, per la revisione della patente e per le eventuali spese legali e peritali in seguito a formulazione di ricorso.
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INFORTUNI
Obiettivo dell’assicurazione infortuni è quello di porre rimedio
alla perdita economica derivante all’assicurato o ai suoi eredi
a seguito di un infortunio, consistente nell’impossibilità di esercitare
“come prima” l’attività lavorativa.
La polizza può coprire sia l'attività professionale sia ogni altra
attività che non abbia carattere professionale, anche se esistono
contratti che limitano la portata della garanzia ai soli rischi
professionali, oppure ai soli rischi extraprofessionali, oppure
ancora ai soli rischi sportivi, ecc.
La definizione di infortunio è la seguente: "l'evento dovuto a causa
fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente
constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità
permanente o una inabilità temporanea”.
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SPESE DI CURA
Questa assicurazione prevede il rimborso delle spese per cure mediche
sostenute in seguito ad infortunio o malattie. Le forme di copertura
sono essenzialmente le seguenti: diaria da ricovero e/o convalescenza,
rimborso per spese conseguenti a ricovero ospedaliero con o senza
intervento chirurgico, rimborso spese conseguenti a cure specialistiche
e di alta diagnostica, rimborso spese di cura conseguenti a cure
ambulatoriali e domiciliari. Di norma la prima forma è prestata in
alternativa alle altre tre che invece possono essere comprese in
una singola polizza. Queste coperture possono essere prestate sia
in forma completa che ad integrazione di quanto riconosciuto dall'assistenza
sanitaria pubblica o ad integrazione di fondi di assistenza privati.
Invalidità permanente da malattia
L'assicurazione, naturale complemento della polizza infortuni, prevede
il pagamento di un capitale all’insorgere di un’invalidità permanente
da malattia.
Il criterio di assicurazione più usuale è quello di stabilire il
capitale assicurato sulla base dei multipli di stipendio analogamente
a quanto fatto per l'assicurazione Infortuni.
Per quanto riguarda il criterio di risarcimento, questa assicurazione
prevede una percentuale minima e massima di Invalidità; normalmente,
al di sotto della prima (26%), non viene risarcito alcun indennizzo
mentre al raggiungimento della massima (66%) viene corrisposto l'intero
capitale assicurato.
Per le percentuali di invalidità contenute tra la minima e la massima
è prevista una tabella percentuale progressiva
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VITA CASO MORTE
Assicurazione per il caso morte
Questa assicurazione prevede la corresponsione di un capitale prestabilito
in caso di morte per qualsiasi causa ai beneficiari designati dall'assicurato.
La garanzia può essere stipulata di anno in anno o per più anni
a fronte di un unico pagamento o di un pagamento annuale ricorrente.
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VITA CASO FINANZIARIO
Assicurazione per il caso di vita
Questi tipi di contratti prevedono il pagamento di un capitale o
di una rendita in caso di sopravvivenza dell’assicurato al termine
del periodo di riferimento. In caso di morte dell’assicurato prima
del termine del contratto, vengono di solito rimborsati agli eredi
i premi versati, rivalutati in base ai criteri previsti nel contratto
stesso.
Il cd “ vita finanziario”
Le polizze
Index Linked sono contratti basati su
una gestione finanziaria legata a obbligazioni ed a indici di rendimento,
ovvero su altri valori quali azioni, bond, metalli ed alle loro
variazioni di mercato.
Le polizze
Unit Linked sono contratti il cui rendimento
è legato all’andamento delle quote di Fondi comuni d’investimento.
La gestione finanziaria può derivare da: l’acquisto di quote di
fondi mobiliari interni gestiti dalle stesse compagnie assicuratrici
che emettono le polizze; l’acquisto di quote di fondi mobiliari
esterni emessi da gestori terzi
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T.F.R. – Dipendenti
Fa capo al ramo vita anche questa polizza che prevede l’accantonamento
mediante il versamento di premi annuali del Trattamento di fine
rapporto dei dipendenti.
I versamenti, inizialmente pari alla quota di T.F.R. da accantonare,
diminuiscono nel tempo in conseguenza della gestione finanziaria
dei premi degli anni precedenti, sino ad essere pareggiati da quest’ultima.
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FONDI PENSIONE
La riforma del sistema pensionistico ha attribuito anche al comparto assicurativo la facoltà di costituire Fondi Pensione che vengono realizzati mediante polizze collettive afferenti al ramo vita. In sostanza i lavoratori, aderendo al Fondo Pensione, investono i contributi in quote di polizze vita a contenuto finanziario.
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TFM Amministratori
Trattasi di un’indennità aggiuntiva per gli Amministratori
i quali, avendo con l’Azienda un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, sono
equiparabili a lavoratori autonomi per i quali non è prevista
alcuna indennità al momento dello scioglimento del proprio
rapporto di collaborazione e non godono, di norma, di alcuna tutela
previdenziale.
Per la realizzazione dell’accantonamento finalizzato a corrispondere
tale indennità è utilizzabile uno specifico prodotto
assicurativo afferente al ramo vita.
La polizza prevede come Contraente e Beneficiario l’Azienda,
consentendo alla stessa di risolvere il problema previdenziale con
notevoli vantaggi di natura fiscale in quanto investendo queste
somme come T.F.M. ha un corrispondente costo da inserire nel Conto
Economico, a fronte dell’accantonamento di pari somma da inserire
nello Stato Patrimoniale.
In tal modo è possibile dedurre annualmente le somme accantonate
per il Trattamento di Fine Mandato (art. 70 del T.U.I.R.).
In sede di liquidazione:
· La parte corrispondente all’ammontare dei premi pagati
sarà assoggettata a tassazione separata, a norma degli artt.
16 e 18 del D.P.R. 917/86; tale importo verrà liquidato al
netto della trattenuta d’acconto del 20% preventivamente effettuata
dall’Azienda come sostituto d’imposta;
· i redditi maturati sulla polizza verranno tassati a titolo
di acconto al 12,50%.
Per usufruire dei vantaggi fiscali è importante definire
il Trattamento di Fine Mandato ad una data certa anteriore all’inizio
del rapporto di lavoro (art. 16, comma 1 c del T.U.I.R. D.P.R. n°
917/86); ciò permette di considerare tale compenso a tutti
gli effetti come un costo per l’Azienda e dunque assoggettarlo
a tassazione separata per il percipiente.
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ASSISTENZA
Con il recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva
Comunitaria (84/641), nel Ramo Assistenza sono confluite tutte le
prestazioni (circa 40) che in precedenza venivano offerte agli assicurati
(soprattutto nel Ramo R.C.Auto) da Società di Servizi che
stipulavano specifici accordi con le imprese assicuratrici.
Molte di queste società hanno richiesto ed ottenuto dagli
organi di controllo l’autorizzazione ad operare come vere
e proprie imprese di assicurazione, sia pure limitatamente al solo
Ramo Assistenza.
Per contro, imprese già operanti in altri rami, hanno richiesto
ed ottenuto la autorizzazione ad operare anche in questo Ramo.
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CASSE PREVIDENZA
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), all’art.
48 comma 2, lettera a), nella sua prima versione, prevedeva una
disciplina notevolmente vantaggiosa per le somme destinate alle
prestazioni assistenziali concordate a livello aziendale per intere
categorie di lavoratori.
La disciplina fiscale, all’origine, ha teso a favorire,
in linea con il concetto dell’accordo, le associazioni non
riconosciute, quali Enti o Casse, escludendo totalmente dalla
base imponibile i contributi ad esse versati dal datore di lavoro
e/o dal lavoratore.
Nel corso degli anni ‘90 l’art. 48 del T.U.I.R. è
stato più volte riscritto, fino a limitare, nella sua ultima
stesura, il beneficio solo ai contributi di assistenza sanitaria.
Le Casse di assistenza possono attualmente operare e fornire
indistintamente prestazioni “sanitarie” e “sociali”,
se hanno proweduto a dotarsi di gestioni e contabilità
separate per i due tipi di prestazioni.
I contributi di assistenza “sanitaria” versati dal
datore di lavoro o dal lavoratore in conformità a disposizioni
di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono
a formare il reddito del lavoratore per un importo progressivamente
decrescente di anno in anno sino al 2008.
I contributi versati per finalità “sociali”
non sono invece deducibili per il dipendente.
Il Ministero delle Finanze, nella Circolare n. 326/E del 23.12.1997,
ha chiarito che: “rientra nell’assistenza sanitaria
la cura della malattia, anche se determinata da infortunio, e
il ristoro delle spese affrontate per il recupero della salute
compromessa da malattia e/o infortunio. L’assistenza sociale
risponde, invece, a finalità fondate unicamente sulla solidarietà
collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno.”
In quest’ultima definizione rientrano le coperture per morte
ed invalidità.
Un altro vantaggio, esteso a tutte le coperture assistenziali,
sia sanitarie che sociali, è quello di poter usufruire,
sempre in presenza di dettami di accordi collettivi, accordi o
regolamenti aziendali, del contributo di solidarietà INPS
del 10% relativamente alla parte di contributo versato dall’Azienda.
Se tali coperture fossero stipulate direttamente con la compagnia
di assicurazione, esse sarebbero soggette ad integrale ordinaria
contribuzione (dal 30% al 35% a seconda dei C.C.N.L.).
I requisiti fondamentali per usufruire dei vantaggi fiscali tramite
una Cassa di assistenza sono:
• Che gli Assicurati siano intere categorie omogenee di
dipendenti perché è esclusivamente l’articolo
che disciplina il reddito di lavoro dipendente (art. 48 del TUIR)
che prevede questo tipo di agevolazione fiscale.
• Non è inoltre ammessa la copertura di una parte
soltanto dei dipendenti appartenenti ad una definita categoria,
salvo nel caso in cui alcuni rinuncino spontaneamente alla copertura
comprovandolo in modo certo. Per categorie possono intendersi
tutti gli appartenenti ad un definito inquadramento aziendale.
• Che le assistenze attuate attraverso la Cassa in favore
delle identificate categorie di lavoratori dipendenti siano obbligatorie
in forza di:
a) contratto collettivo nazionale di lavoro, oppure
b) accordo aziendale, oppure
c) regolamento aziendale.
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FIDEJUSSIONI
La Circolare ISVAP n° 162 del 24/10/1991 inquadra efficacemente
il ramo cauzione come segue:
Rientrano nel ramo cauzione quei contratti assicurativi che assolvono
la stessa funzione giuridico-economica (e pertanto sono sostitutivi)
di una cauzione in danaro o in altri beni reali, ovvero di una garanzia
fidejussoria, che un determinato soggetto (il contraente dell’assicurazione)
è tenuto a costituire, a favore del beneficiano della prestazione
(privato o pubblico), al fine di garantire proprie future obbligazioni
pecuniarie o per inadempimento degli obblighi assunti o a titolo
di risarcimento di danni o di penale.
Le assicurazioni cauzionali devono essere prestate quale garanzia
accessoria rispetto all’obbligazione principale. Nel ramo
cauzione rientrano, quindi, le garanzie per obbligazioni che potranno
sorgere a carico di un determinato soggetto (il contraente dell’assicurazione)
qualora questi violi obbligazioni primarie di fare, di non fare,
o anche di dare, che tuttavia trovino il loro fondamento in una
disposizione normativa o in un contratto.
Non rientrano, invece, tra le assicurazioni in oggetto, e come tali
esulano dall’attività consentita alle imprese di assicurazione,
le garanzie aventi natura puramente fiduciaria, intendendosi per
tali quelle prestate a fronte di operazioni finanziarie non previste
dalla legge e non riconducibili ad accordi economici di natura contrattuale,
giuridicamente validi ed efficaci e tipicamente disciplinati.
Le polizze fidejussorie si suddividono in due grandi categorie:
Garanzie di contratto:
sono quelle garanzie che nascono da un’obbligazione principale
costituita da un contratto, sia tra privati che con la Pubblica
Amministrazione; rientrano in questa categoria le garanzie per:
· appalti (oggi disciplinate dalla c.d. Legge Merloni)
· permute
· oneri urbanizzazione
Garanzie per obblighi di Legge:
sono garanzie che nascono non da un obbligo contrattuale ma da
una norma di legge che di solito ne richiede la prestazione affinché
l’obbligato principale possa usufruire di determinati servizi
od agevolazioni:
· diritti doganali
· regolamenti CEE
· imposta sulle successioni
· I.V.A. imposta sul valore aggiunto
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R.C. Autoveicoli
L’assicurazione RCA è diventata obbligatoria per legge
dal 1969 (Legge 990/69) per tutelare l’interesse dei terzi
danneggiati dalla circolazione stradale.
L’obbligo assicurativo riguarda i veicoli a motore senza guida
di rotaie per i danni a persone o cose, i rimorchi per il c.d. rischio
statico ed i natanti ed imbarcazioni da diporto
Veicoli a motore
Con l’entrata in vigore del nuovo CdS, dal 1° ottobre
1993 anche i ciclomotori sono soggetti all’obbligo assicurativo
per cui nessun veicolo con motore senza guida di rotaie ne rimane
escluso.
L’obbligo assicurativo riguarda la circolazione su strade
di uso pubblico o aree a queste equiparate; sono considerati in
circolazione anche i veicoli in sosta e sono equiparate alle
strade di uso pubblico tutte le aree aperte alla circolazione
del pubblico.
Nonostante siano privi di motore, sono soggetti all’obbligo
assicurativo anche i rimorchi, limitatamente al c.d. rischio statico
ovvero per i danni che possano essere causati dagli stessi quando
non sono attaccati ad un veicolo trainante.
L’obbligo di copertura assicurativa riguarda sia i danni
a persone che i danni a cose.
Natanti ed imbarcazioni da diporto
L’obbligo assicurativo è legato all’uso ed
alle caratteristiche del natante, ovvero devono verificarsi tutte
insieme le seguenti circostanze:
· deve esser adibito al trasporto di persone ( sia pubblico
che privato) o adibito alla navigazione da diporto;
· avere una stazza lorda non superiore a 25 tonn. se natante
adibito al trasporto di persone oppure lunghezza non superiore
a 24 mt se natante da diporto;
· deve essere munito di motore di potenza superiore a 3
hp.
Anche i motori amovibili (fuoribordo) sono soggetti all’obbligo
assicurativo e l’assicurazione stipulata per tali motori
copre anche il natante al quale il motore di volta in volta viene
applicato.
L’obbligo di copertura assicurativa riguarda sia i soli
danni a persone mentre i danni a cose sono assicurabili facoltativamente.
Il novero dei Terzi
La legge 990/69 non considera terzi:
· coloro la cui responsabilità deve essere coperta
dall’assicurazione (il conducente del veicolo assicurato
o il proprietario);
· i soci a responsabilità illimitata dei soggetti
di cui al punto precedente.
L’esclusione della copertura assicurativa per i danni ai
soggetti di cui sopra vale solo per i danni a cose; per i danni
alla persona, la Corte Costituzionale (sent. 188/1992) e la legge
142/92 hanno chiarito che l’assicurazione è efficace
per tutti i soggetti che non sono l’assicurato e per l’assicurato
stesso quando non si trovi alla guida del veicolo.