|
| LEGGE 28 NOVEMBRE 1984,
N. 792
Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge |
Art.
1
Definizione |
Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione
e riassicurazione denominato anche broker, chi esercita professionalmente
attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese
di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da
impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione
alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto
dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione
ed esecuzione. |
| Art.
2
Attività di mediatore |
L’attività di mediatore
di assicurazione o riassicurazione non può essere esercitata
in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all’albo.
Non è consentita la contemporanea iscrizione all’albo
dei mediatori di assicurazione o riassicurazione e all’albo
nazionale degli agenti di assicurazione.
L’esercizio dell’attività di mediazione assicurativa
e riassicurativa, compresa la partecipazione di controllo di società
esercenti tale attività, è precluso agli agenti e produttori
di assicurazione ed agli enti pubblici e loro dipendenti. |
|
Art. 3
Albo dei mediatori |
|
E’ istituito, entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, presso il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
- Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo - l’albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione.
Non può essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea
attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione.
L’albo è suddiviso in due sezioni:
a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;
b) alla seconda sono iscritte le società.
Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione
da quelli di riassicurazione.
L’albo è soggetto alla revisione almeno ogni cinque
anni.
L’elenco degli iscritti all’albo nonchè tutte
le variazioni sono comunicatia cura del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
A cura del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato
l’albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni
anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.
Per ciascun iscritto alla prima sezione dell’albo devono essere
indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune
di residenza o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti
alla seconda sezione dell’albo, devono essere indicati la
ragione o la denominazione sociale con la specificazione del tipo
di società, la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti
e dei preposti all’esercizio dell’attività di
mediazione. |
| Art.
4
Condizioni per l’iscrizione delle persone fisiche |
|
Per ottenere l’iscrizione
nella prima sezione dell’albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri
della Comunità economica europea ovvero, se non cittadino,
residente nel territorio della Repubblica italiana , a condizione
che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore
dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;
d) non aver riportato condanna per delitti contro la pubblica amministrazione,
contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica,
contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio,
contro il patrimonio, e per i delitti societari, fallimentari, valutari
e tributari, per i quali la legge commini la pena della reclusione
non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, nonchè
per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo
a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici
uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione
nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;
e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione;
f) aver aderito al fondo di garanzia costituito nell’ambito
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni
derivanti dalla propria attivitΰ ; e non garantiti dalla polizza
di cui alla successiva lettera g). Il fondo è amministrato
da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, da tre rappresentanti del
Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all’albo,
nominato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e presieduto da un componente eletto dal
comitato stesso, che lo sceglietra i rappresentanti del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il
fondo è alimentato dai contributi degli aderenti; la misra
dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle
provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori
di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata
annualmente con decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, tenendo conto dell’anzianità
di esercizio dell’attività e del volume d’affari.
Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artiginato
saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e
al funzionamento del fondo;
g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte
allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per negligenze
od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà
dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti
degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare
di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume
di affari, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con proprio decreto, sentita la commissione di cui all’articolo
12 della presente legge;
h) aver superato una prova di idoneitΰ; consistente in un esame
scritto ed in un colloquio nelle seguenti materie:
- disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e mediazione;
- disciplina giuridica dell’esercizio delle assicurazioni
private;
- nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
- principi di tecnica assicurativa;
Per i mediatori di riassicurazione l’esame deve anche comprendere:
- nozioni di tecnica riassicurativa;
- nozioni di diritto internazionale e comparato.
Per la partecipazione alla prova di idoneità occorre essere
muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di Istituto
di istruzione secondaria di secondo grado.
La commissione d’esame, i programmi, le modalità ed
i compensi per i componenti della commissione sono determinati con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentita la commissione di cui all’articolo 12. Le funzioni
di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse colletivo.
Sono esonerati dalla prova di idoneità:
a) coloro che, già iscritti all’albo, chiedono nuovamente
la iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre
che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti
disciplinari;
b) coloro che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo
continuativo, mansioni direttive in una impresa di assicurazione,
pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo articolo
5, o siano stati per lostesso periodo agenti di assicurazione iscritti
nella prima sezione del relativo albo. |
| Art. 5
Condizioni per liscrizione delle societΰ
|
|
Per ottenere l’iscrizione
nella seconda sezione dell’albo, le società debbono
dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati
nello stesso comune;
b) l’oggetto sociale deve essere limitato all’attività
di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi
altra attività che non persegua direttamente o indirettamente
il raggiungimento o il consolidamento dell’oggetto sociale;
c) l’amministratore delegato e il direttore generale debbono
essere iscritti all’albo, e avere esercitato per almeno cinque
anni l’attività di mediatore di assicurazione;
d) essere legalmente rappresentante e gestite nella sede principale
e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione
dell’albo;
e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all’articolo
4, primo comma, lettera f);
f) avere stipulato la polizza di cui all’articolo 4, primo
comma, lettera g).
Le società che esercitano la mediazione riassicurativa devono
disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni.
E’ fatto obbligo alle società che esercitano contemporaneamente
la mediazione assicurativa e riassicurativa di proporre alle due
attivitΰ;persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti
richiesti dall’articolo 4. La domanda di iscrizione, inoltre,
deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto nonchè
della prova dell’avvenuto loro deposito presso l’ufficio
del registro delle imprese e della relativa iscrizione;
2) certificato attestante l’iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali
e dei gestori della società. |
| Art. 6
Condizioni per liscrizione di persone fisiche della Comunitΰ economica
europea
|
|
Possono essere iscritti nella sezione prima dellalbo
i cittadini di uno Stato membro della Comunitΰ economica europea,
che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente
autoritΰ di controllo, di aver svolto per quattro anni lattivitΰ
di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno qualsiasi
dei Paesi della Comunitΰ economica europea, come dipendenti o in
qualitΰ di dirigenti di impresa esercente detta attivitΰ. Il termine
di quattro anni di cui al comma precedente θ ridotto: a) a due anni
se si sono altresμ svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilitΰ
in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti
di assicurazione al servizio di uno o piω mediatori di assicurazione
al servizio di uno o piω mediatori di assicurazione o di riassicurazione
o di una o piω imprese di assicurazione; b) ad un anno se si θ ricevuta
per lattivitΰ di mediatore una formazione preliminare comprovata
da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla competente autoritΰ
dello Stato di origine o di provenienza. Linteressato deve inoltre
provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il
possesso dei requisiti di cui allarticolo 4, primo comma, lettere
c), d), e), f) e g).
|
| Art. 7
Condizioni per liscizione di persone giuridiche della Comunitΰ
economica europea
|
|
Le imprese di cui allarticolo
5 della presente legge che anno sede legale in uno Stato membro
della C.E.E. e che intendono esercitare la loro attivitΰ nel territorio
della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dellalbo
dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che
hanno sede legale in italia. La documentazione prevista dal terzo
comma dellarticolo 5, numeri 1) e 2), puς essere sostituita con
dichiarazioni equipollenti rilasciate dallautoritΰ di controllo
dello Stato di origine, ovvero da altra autoritΰ competente designata
dallo Stato membro dorigine o di provenienza, ai sensi dellarticolo
9, n.2, della direttiva n.77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre
1976. |
| Art.
8.
Condizioni comuni per l’esercizio dell’attività
di mediatore |
|
I mediatori di assicurazione
o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il
rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati
per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono
le coperture assicurative.
Se trattasi di società, il bilancio deve essere trasmesso
al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
dopo essere stato assoggettato alla revisione contabile qualora
le provvigioni annualmente liquidate siano superiori a lire tremila
milioni .
I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto
l’iscrizione all’albo debbono, entro due anni dalla
comunicazione dell’iscrizione e, successivamente, ogni anno,
dimostrare:
a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata
tra più imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare
che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo
non siano superiori al 30 per cento dell’importo complessivo
dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio;
b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti
di affari che non appartengono allo stesso gruppo finanziario;
c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di
affari che appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano
superiori al 50 per cento dell’importo complessivo dei premi
dei contratti di assicurazione mediati in un biennio.
Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le
società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile.
Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a),
b) e c) non venga rispettata, la Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato intima al mediatore di ottemperarvi
non oltre il termine dell’esercizio successivo. Ove il mediatore
non ottemperi si procede alla cancellazione dall’albo.
Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato le eventuali variazioni dei
soggetti di cui all’articolo 5, primo comma, lettere c) e
d), entro e non oltre due mesi dall’evvenuta variazione.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
ha facoltà di proporre accertamenti presso gli uffici dei
mediatori, e, se trattasi di società, presso la sede legale
delle stesse, per controllare l’adempimento e l’osservanza
delle disposizioni stabilite dalla presente legge. |
Art. 9.
Sanzioni e radiazioni dall’albo |
|
Le persone che svolgono l’attività
di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte
all’albo di cui all’articolo 3 o che, essendovi iscritte,
operano in violazione delle disposizioni della presente legge sono
soggette ad una sanzione amministrativa non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 20 per cento del premio di ciascun contratto
di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della
presente legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese assicuratrici
o riassicuratrici che accettino mediazioni assicurative da soggetti
che operino in violazione della presente legge. Le sanzioni amministrative
sono irrogate dal prefetto della provincia in cui è stata
commessa l’infrazione o, nel caso in cui questa sia stata
commessa nel territorio di più provincie, dal Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato. Per il relativo procedimento
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 della
legge 24 dicembre 1975, n.706.
Qualora le violazioni poste in essere da soggetti iscritti all’albo
di cui all’articolo 3 rivestano carattere di particolare gravità,
si procede, secondo i casi alla irrogazione anche di una delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione dall’albo.
Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è
motivato ed inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all’iscritto.
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene
notificata all’iscritto con le stesse modalità del
richiamo. Di essa è data comunicazione entro quindici giorni
anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio.
La radiazione determina la decadenza immediata dal diritto di esercitare
l’attività di mediatore ed è inflitta per fatti
di particolare gravità; di essa è data comunicazione
con le stesse modalità di cui al comma precedente alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio.
La radiazione di una società dalla sezione seconda dell’albo
comporta l’automatica radiazione dei suoi legali rappresentanti
dalla sezione prima dell’albo stesso. |
Art. 10.
Procedimento disciplinare |
|
In procedimento disciplinare
è promosso dalla commissione di cui all’articolo 12.
Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti
e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all’interessato
dell’apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore
e fissa la data della seduta per la trattazione orale. Tra la data
del decreto di fissazione della seduta e la comparazione dell’interessato
deve intercorrere un termine libero non inferiore a sessanta giorni.
La comunicazione all’interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere
l’avvertimento che gli atti del procedimento restano, per
venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la
Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo,
con facoltà per l’interessato stesso di estrarne copia.
Deve altresì contenere l’invito all’interessato
di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della
data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive
e documenti probatori.
L’interessato ha facoltà di intervenire alla seduta
per svolgere oralmente la propria difesa.
Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti
il relatore e il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare,
semprechè ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni,
che comunica al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
La sanzione disciplinare è irrogata con decreto del Ministro
dell’idustria, del commercio e artigiano .
Contro il provvedimento di redazione dall’albo può
essere proposta impugnazione davanti all’autorità giudiziaria
ordinaria.
dell’artigiano .
Contro il provvedimento di redazione dall’albo può
essere proposta impugnazione davanti all’autorità giudiziaria
ordinaria. |
Art. 11.
Altri casi di cancellazione |
|
Oltre che per radiazione,
si procede alla cancellazione dall’albo in caso di:
1) rinuncia all’iscrizione;
2) mancato esercizio dell’attività, senza giustificato
motivo, per oltre un anno;
3) perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all’articolo
4, primo comma,
lettera d);
5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo
8;
6) dichiarazione di fallimento;
Si procede, altresì, alla cancellazione qualora si accerti
che è venuta meno l’efficacia della garanzia di cui
all’articolo 4, primo comma, lettere e) ed f).
La persona fisica o giuridica cancellata dall’albo a norma
del comma precedente o dell’articolo 10 può esservi
reiscritta purchè siano decorsi almeno tre anni dalla data
della cancellazione e, se questa è derivata da condanna o
da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione.
Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione di
cui all’articolo 12. |
| Art.
12.
Commissione per l’albo |
|
Presso il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato è
istituita la commissione per l’albo dei mediatori di assicurazione
e riassicurazione.
La commissione esercita i poteri di cui all’articolo 10 ed
è organo consultivo del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato per tutte le altre questioni
concernenti la formazione e la tenuta dell’albo. La commissione
è composta:
1) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, che la presiede;
2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo, con funzioni di vicepresidente;
3) da un funzionario con qualifica dirigenziale della Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;
4) da quattro rappresentanti degli iscritti all’albo;
5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.
I membri di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma sono designati
dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative
e sono nominati per un triennio dal Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato; qualora le rispettive organizzazioni
non provvedano alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta,
il Ministro procede alla nomina, d’ufficio.
La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità
di voti prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un
funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private
e di interesse collettivo.
La commissione, oltre alle funzioni di cui alle precedenti disposizioni,
esercita funzioni di controllo sull’etica professionale degli
iscritti e vigila sul corretto esercizio dell’attività
di mediatore; promuove iniziative atte ad elevare la qualificazione
e l’aggiornamento professionale dei mediatori. |
| Art.
13.
Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa |
|
La domanda per l’iscrizione
all’albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5. Il richiedente
che debba sostenere la prova di idoneità di cui all’articolo
4, primo comma, lettera h), deve unire, alla domanda di iscrizione,
richiesta di ammissione a detta prova.
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione all’albo
dei mediatori, il richiedente è tenuto ad eseguire il versamento
della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista
al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al descreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere
effettuato all’ufficio del registro di Roma e la relativa
attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda.
Coloro cheabbiano ottenuto l’iscrizione all’albo sono
inoltre tenuti al pagamento, se iscritti alla prima sezione, di
una tassa annuale di lire centomila, se iscritti alla seconda sezione
di una tassa annuale di lire cinquecentomila da versarsi in modo
ordinario entro il 31 gennaio, a partire dall’anno successivo
a quello in cui è stata disposta l’iscrizione.
A decorrere dall’anno 1985, con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, si procederà all’adeguamento delle tasse
annuali di iscrizione di cui al comma precedente. |
| Art.
14.
Copertura finanziaria |
|
All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985
e 1986, si farà fronte a valere sulle entrate di cui al terzo
comma del precedente articolo 13.
Il Ministro del tesoro è autrizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art.
15.
Disposizioni finali e transitoria |
|
Dalla data di entrata
in vigore della presente legge l’uso della qualifica di mediatore
di assicurazione o riassicurazione o di termini equipollenti, nonchè
l’attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione
sono vietati a tutti coloro che non siano iscritti all’albo.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano
sul territorio della Repubblica l’attività di mediatore
di assicurazione o riassicurazione possono continuare a svolgere
l’attività stessa a condizione che, nel termine perentorio
dei successivi sessanta giorni, presentino al Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato domanda per l’iscrizione
all’albo, dimostrando di essere in possesso dei requisiti
richiesti per la iscrizione e certificando a mezzo dell’associazione
di categoria o in alternativa con dichiarazioni rilasciate da non
meno di cinque imprese assicuratrici o riassicuratrici e da non
meno di cinque aziende fonti di affari, da quanto tempo esercitano
l’attività di mediazione.
Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere
iscritti nella prima sezione dell’albo, anche indipendentemente
dal requisito di cui all’articolo 4, primo comma, lettera
h), le persone fisiche che, da almeno un triennio esercitano l’attività
di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolari o
legali rappresentanti di imprese iscritte presso l’ufficio
del registro delle imprese.
Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere
iscritte nella seconda sezione dell’albo, anche indipendentemente
dal requisito di cui all'articolo 4, primo comma, lettera
h), le persone fisiche che, da almeno un triennio esercitano l’attività
di mediatore di assicurazione o riassicurazione come titolari o
legali rappresentanti di imprese iscritte presso l’ufficio
del registro delle imprese.
Nella prima applicazione della presente legge hanno diritto ad essere
iscritte nella seconda sezione dell’albo, anche indipendentemente
dai requisiti di cui all’articolo 5, primo comma, lettere
b), c) e d) le società devono comunque, a pena di decadenza
dall’iscrizione all’albo, provvedere a conformarsi alle
prescrizioni dell’articolo 5, primo comma, lettere b), c)
e d), entro il termine di due anni dall’entrata in vigore
della presente legge. |
| Art.
16.
Modifiche alla legge istutiva dell’albo nazionale degli agenti
di assicurazione |
Alla legge 7 febbraio 1979, n.48, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3. - L’esercizio diretto o indiretto dell’attività
di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria
a società esercenti tali attività, è precluso
ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche
brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti;
2) alla lettera c) dell’articolo 4, dopo le parole: “contro
il patrimonio, sono aggiunte le seguenti: “per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno
o nel massimo a tre anni”;
3) al numero 1) dell’articolo 5, dopo le parole: “pubblica
oprivata”, sono aggiunte le seguenti: “o di una impresa
prevista dall’articolo 5 della legge istitutiva dell’albo
dei mediatori di assicurazione”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 novembre 1984.
PERTINI
Craxi - Altissimo - Visentini - Romita - Goria
(Gazz. Uff. n. 329 del 29 novembre 1984). |
|